TesinaP2P

Assegnata a: 'De Angelis Giorgio

CENNI SUL P2P, E LA SUA LEGISLAZIONE.

Molte notizie relative alla evoluzione della legislazione relativa al p2p possono essere trovate nella relativa categoria degli articoli che appaiono presso punto informatico


1 – Introduzione

A più di 10 anni da quando molti di noi aprirono la strada all'uso di massa di Internet nella nostra società; come sempre avviene quando qualcosa irrompe nella vita di tutti sconvolgendo stili di vita e consuetudini consolidate si è generato uno scontro tra chi vedeva, a ragione, le grandi potenzialità della rete e chi invece, comprensibilmente timoroso, cercava di proteggere il proprio orticello. Sw libero e sw proprietario, libero scambio e diritti (o privilegi), solo alcuni dei punti di frizione delle opportunità che la rete offre alla gente di migliorare il proprio status. Lo sviluppo tecnologico ha reso la copia di un'opera estremamente economica e questo rappresenta un indubbio fattore di progresso per l'intera umanità. Con la riduzione dei costi di duplicazione delle opere il grado di cultura e di progresso dell'umanità sia aumentato esponenzialmente. Internet è il solo e unico mezzo capace di donarci una vera globalizzazione democratica. Sul fronte della libertà si registrano i più pericolosi arretramenti e cedimenti e magari con la scusa del lato oscuro della rete si varano provvedimenti e repressioni inammissibili.

Dal sito http://www.newglobal.it

2 - P2P o file sharing

Il peer to peer, o file sharing, è una filosofia, prima di tutto. Letteralmente significa "comunicazione - punto a punto" mentre "file sharing" sta per "condivisione di file". Il peer to peer (o P2P come viene più comunemente chiamato) è nato per consentire a due o più utenti connessi a internet di condividere e scambiare file gratuitamente. Detto così non sembra niente di particolare, e invece la portata di questa filosofia è rivoluzionaria.

2.1 - Il Peer-to-peer

Generalmente per peer-to-peer (o P2P) si intende unarete di computer o qualsiasi rete informaticache non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete.Questo modello di rete è l'antitesi dell'architettura client-server. Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. I nodi equivalenti possono differire nella configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di bandae nella quantità di dati memorizzati. In Microsoft tendono a definire con il termine peer–to–peer una rete di due o più computer in cui tutti gli elaboratori occupano la stessa posizione gerarchica. Tale modalità è normalmente conosciuta con il termine Gruppo di Lavoro, in antitesi alle reti in cui è presente un dominio centralizzato. Il P2P ha generato un grande interesse nel mondo scientifico per le sue caratteristiche relative al basso impegno di amministrazione ed all’alta tolleranza ai problemi, diversamente dall’architettura client/server, dove l’avaria ad un server compromette la fruibilità delle informazioni che gestisce. Questa caratteristica rende difficili in una rete P2P gli attacchi DDoS, (attacchi portati attraverso il sovraccarico di un server con richieste inutili, il numero elevatissimo delle quali intasa la coda di risposta del server, costringendo le richieste legittime ad attese esagerate) . Inoltre offre notevoli opportunità di condivisione delle proprie risorse individuali.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

2.2 - I file sharin

Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura client-server oppure peer-to-peer. Le più famose reti di peer-to-peer sono:Gnutella, Napster, eDonkey, WinMX. Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash crittografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI Universal Resource Identifier. Programmi di File-sharing, sono utilizzati direttamente o indirettamente per trasferire file da un computer ad un altro su Internet, o su reti aziendali Intranet. Questa condivisione ha dato origine al modello peer-to-peer.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/File_sharing

3 - Diritto informatico

Con diritto informatico si indica l'insieme di leggi e norme che regolano i rapporti tra fornitori di apparecchiature e servizi informatici ed utenti finali. È un settore di specializzazione particolarmente in crescita negli ultimi anni, coerentemente con il maggior numero di utenti che utilizzano internet ed alla sempre maggiore informatizzazione di servizi bancari e di pubblica amministrazione. Sono specifiche e spesso inseguono più che governano l'evoluzione tecnologica e periodicamente assumono agli onori della cronaca. È il caso della fiscalità per il commercio elettronico, del diritto d'autore soprattutto legato al commercio/scambio di opere musicali e cinematografiche, dal trattamento dei dati personali o dal diritto alla privacy , solo per citare i più noti.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_informatico

3.1- Diritti d’autore

Il diritto d'autore è un istituto che intende attribuire a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo un fascio di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. In Italia è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni, nel recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che nell'adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d'autore

3 .2 - Il copyright

Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è una forma di diritto d'autore in uso nel mondo anglosassone, in tempi recenti sempre più prossimo a divenire sinonimo del diritto d'autore vigente in Italia. È solitamente abbreviato con il simbolo ©.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Copyright

3.3 La licenza

La licenza in ambito informatico è il contratto che può accompagnare un prodotto software. Tale contratto specifica le modalità con cui l'utente può usare tale prodotto, garantendo dei diritti ed imponendo obblighi. La licenza è imposta da chi detiene il copyright sul prodotto software; la sua validità dipende dalla presenza del diritto d'autore, questo perché solo chi detiene il copyright ha il diritto di far rispettare in ogni sede la licenza stessa. In vari casi l'autore può rilasciare un prodotto software con più licenze differenti, lasciando all'utente la scelta di quella che preferisce; in altri casi l'autore può lasciare all'utente la libertà di scegliere la versione di una licenza che preferisce. L'utilizzo del software può essere concesso gratuitamente o a pagamento, per le operazioni stabilite nel contratto di licenza. Il pagamento per l'«acquisto» di software, non si riferisce all'acquisizione dei diritti di autore, ma solo delle facoltà stabilite dalla licenza. In molti paesi esiste anche la possibilità di brevettare algoritmi e altri concetti riconducibili al software. Il brevetto impedisce così l'uso dell'algoritmo o dell'idea protetta, se non dopo un'autorizzazione esplicita da parte del detentore di questo tipo di diritto

Dal sito http://www.p2pitalia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24

4 - Entrare nel mondo del peer to peer

Per entrare nel grande mondo del peer to peer bastano poche semplici operazioni: è necessario innanzitutto scegliere uno dei programmi gratuiti che permettono di porre in condivisione il proprio materiale e di scaricare quello altrui. Effettuata la scelta, basta scaricare il programma sul proprio pc e avviarlo: al resto penserà da solo. Nessuno paga niente (se non la connessione alla rete) e questo è un problema. Soprattutto per i proprietari di canzoni, film e software che hanno investito tempo e denaro per sviluppare il loro prodotto. Grazie al P2P infatti è possibile, anche se illegale, scaricare dalla rete l'ultimo album di Vasco Rossi senza pagare una lira. Idem per i film, i dvd o i software più popolari. Ma, si badi bene, commette un illecito chi condivide canzoni e film senza averne diritto, non chi le scarica sul proprio pc. Migliore è la connessione alla rete, più veloce è lo scambio tra utenti. Gli interessi economici in ballo sono grandissimi. Le opionioni sul tema da parte dei diretti interessati diametralmente opposte: uno scambio selvaggio di musica in rete rischia di penalizzare il mercato, sostengono produttori e autori di musica e film. Non è assolutamente vero, ribattono i sostenitori del P2P: la diffusione di musica grazie alla rete amplia il mercato, come dimostra una recente ricerca dell'Università di Harward. Chi ha ragione e chi torto?

Dal sito http://news2000.libero.it&link=/speciali/sp156/pg1.html

5 - Il P2P e la legge italiana

La legge italiana sul peer-to-peer', anche detta Legge Urbani dal nome del ministro proponente Giuliano Urbani, è la legge 128 del 21 maggio 2004 della Repubblica Italiana riguarda il finanziamento pubblico per certe attività cinematografiche e sportive e la distribuzione di opere coperte dal diritto d'autore, anche attraverso il cosiddetto peer-to-peer. Prima del 22 marzo 2004, data dell'entrata in vigore del Decreto Urbani, convertito in legge il 18 maggio 2004, non erano previste sanzioni per la condivisione di opere tutelate dal diritto d'autore qualora non vi fosse scopo di lucro.

5.1 - La legge

La legge 128 del 21 maggio 2004 secondo alcuni interpreti, la sostituzione della locuzione "a fini di lucro" con "per trarne profitto", operato da questa legge, avrebbe introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 la possibilità di incorrere in gravissime sanzioni penali, anche per chi, fa esclusivamente un uso personale di opere protette dal diritto d'autore ottenute attraverso questa pratica. Pertanto lo scambio di opere protette come avviene tecnicamente nella maggior parte dei sistemi di file-sharing sarebbe ricaduto nelle sanzioni penali, poiché i sistemi di condivisione di file (file-sharing) più diffusi utilizzano reti peer to peer nelle quali ciascun nodo (utente) è sia client (downloader) che server (uploader) - ossia i file scaricati sono automaticamente condivisi, anche durante la fase di scaricamento. Nel chiedere la modifica dell'inciso "per trarne profitto" e il ripristino dell'espressione "per scopo di lucro", parteciparono gli stessi parlamentari e il "popolo della rete" in forma di "Petizione" a realizzare le sottoscrizioni. Grazie anche a questa iniziativa il 31 marzo 2005 fu approvata la legge n. 43 che ripristinava lo scopo di lucro in luogo del trarne profitto ed inserì due commi (a-bis e uno dopo la lettera f), nell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, che, pur lasciando queste violazioni nel campo penale, eliminano la "detenzione". Va inoltre aggiunto che l'articolo 174-bis legge n. 633/1941 prevede, oltre la sanzione penale, anche una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi", ma poiché non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di "immettere in reti telematiche" è possibile che ciò non sia contemplato.

5.2 – Il P2P

La situazione è piuttosto complessa, va detto che il P2P in sé, come sistema di scambio e condivisione di file non è vietato dalla legge, Né lo sono i software che consentono lo scaricamento (download) di file dal computer di un utente a quello di un altro. Tali software non vengono creati e distribuiti allo scopo di far condividere agli utenti materiali secondo modalità vietate per legge, brani musicali duplicati senza l'autorizzazione del produttore, opere cinematografiche, videogiochi e software piratati. Quello che potrebbe rendere illegale un software di filesharing è l'illiceità dei contenuti condivisi dagli utenti. Nel caso dei sistemi P2P, in particolare, l'assenza di un server centrale che smisti ed indicizzi le richieste e che abbia una visione globale degli utenti e dei file contenuti negli hard disk degli stessi e, dunque, conoscenza dei file eventualmente illegali, impedisce di considerare il sistema illegale. Insomma la condivisione ed il download passano solo ed esclusivamente per i computer degli utenti, (veri e propri client/server decentralizzati), diventando un fatto personale dei soggetti coinvolti. I server centrali sono infatti utilizzati solo per l'autentica iniziale, mentre le ricerche dei file richiesti dagli utenti avvengono in maniera decentralizzata, sfruttando direttamente ed esclusivamente i computer degli utenti, e lasciando fuori il server centrale di sistema.

Dal sito http://punto-informatico.it/p.aspx?i=307299

5.3 – Software proprietario

La legge italiana sul diritto d'autore consente all'utilizzatore di un programma per elaboratore di tipo "proprietario", che cioè possa essere utilizzato dall'utente finale solo in forza di un contratto di licenza d'uso a pagamento e spesso implicante molte restrizioni a tutela del diritto dell'autore e della casa di produzione . La duplicazione abusiva, (senza autorizzazione), di un programma per elaboratore è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa variabile da cinque a trenta milioni di lire e costituisce inoltre illecito civilistico, che obbliga l'autore della duplicazione al risarcimento dei danni in favore della software house danneggiata. La sanzione penale colpisce ugualmente anche chi duplica abusivamente non a scopo di lucro, bensì per un semplice fine di risparmio personale. Qualora poi venga distribuito in rete software piratato, essendo state aggirate le misure tecnologiche di protezione del programma, eventualmente poste dal produttore, (codici, password,), occorre sapere che, ai sensi della nuova legge sul diritto d'autore, chi violi le misure tecnologiche di protezione è passibile di condanna penale ed anche di sanzioni amministrative pecuniarie e della confisca del materiale. La pena si aggrava nel caso egli distribuisca tali opere piratate. Gli utilizzatori che, dall'altra parte della Rete, condividessero ed acquisissero copie di programmi piratati non dovrebbero però rispondere di reato penale, a meno che non avessero commissionato direttamente il programma piratato tramite una delle tante messaggerie e chat che accompagnano i programmi di file sharing. Potrebbero invece essere costretti a rispondere dei danni nei confronti della software house danneggiata, qualora ne venisse provata la colpa o addirittura il dolo. Dimostrare la consapevolezza dell'utente finale di condividere software che violi il diritto d'autore non è cosa del tutto semplice, e questo ai fini sia penali che civili. Così quando un utente scarica il file denominato "xyz.exe" si può ipotizzare che non ne conosca i contenuti, fintanto che il file non sia stato completamente scaricato. Ad ogni buon conto è difficile dimostrare che si fosse consapevoli, almeno in anticipo, della violazione del copyright. Diverso è quando il file che si scarica si chiami, ad esempio, "segamastersystem3.exe"; nel qual caso sembra logico presupporre che si sia consapevoli del suo contenuto, salvo scoprire di aver scaricato altro, una volta completato il download. Quando si abbia consapevolezza che per utilizzare il gioco legalmente occorre un contratto di licenza sottoscritto con la casa produttrice, allora si corrono davvero seri rischi, per cui è opportuno eliminare il file tempestivamente dal disco fisso, sperando che le forze dell'ordine non siano già sulle tracce del trasgressore .

Dal sito http://www.newglobal.it

5.4 – File musicali

file musicali sono quelli più scambiati in Rete. Dall'originale formato analogico è possibile ottenere un file digitale, (in formato MP3), grazie ad un programma di compressione che sfrutta le tecnologie MPEG. In questo modo i file musicali vengono compressi ed alleggeriti di ben 30 volte. Così diventa facile trasferirli ad altre persone con rapidità, (ma questa dipende anche in gran parte dal modem utilizzato per la connessione). La forma digitale si ottiene attraverso la decodificazione del segnale analogico in una sequenza di numeri. La legge italiana sul diritto d'autore consente, con riferimento alle opere musicali, all'acquirente di effettuare una sola copia ad uso personale. Il che significa che non si può condividire tale copia con altre persone. Anche per il filesharing di musica valgono le stesse considerazioni fatte a proposito del software. Taluni sostengono che il filesharing, essendo trasmissione, sia per questo completamente legale. Altri sostengono che il ricevente comunque verrebbe in possesso di copia non autorizzata dell'opera. Sebbene ciò non sia, nella maggior parte dei casi, penalmente perseguibile, (come nel caso del software proprietario), anche in considerazione della gratuità del filesharing, si corre comunque il rischio di dover pagare i danni arrecati alle case discografiche. Infatti il diritto di riproduzione e distribuzione, fatta salva la copia ad uso personale, è esclusivo del produttore.

Dal sito http://www.newglobal.it

5.5 – File video ed opere cinematografiche

Quanto detto per i file musicali vale per i file, per la maggior parte in formato MPEG, che riproducono opere cinematografiche o sequenze di film. L'Unica differenza sta in una normativa differente introdotta dal decreto legge Urbani che è stato approvato dal Governo il 12 marzo 2004 ma che potrebbe anche non essere convertito in legge. Le sanzioni previste sono dai sei mesi ai tre anni di reclusione e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi diffonde a fini di lucro opere cinematografiche o assimilate o parti di esse; mentre invece per chi fa filesharing senza scopo di lucro sono previste sanzioni pecuniarie amministrative di euro 1.500, oltre alla confisca degli strumenti e del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. Le sanzioni pecuniarie valgono sia per chi diffonde che per chi "con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o di parte di essa". In buona sostanza il filesharing di film ed assimilati è comunque e sempre sanzionato da un punto di vista amministrativo.

Dal sito http://www.newglobal.it

6 - Controversie legali ed evoluzione

I file maggiormente condivisi in questa rete sono gli mp3, o file musicali, e i DivX i file contenenti i film. Questo ha portato molti, soprattutto le compagnie discografiche e i media, ad affermare che queste reti sarebbero potute diventare una minaccia contro i loro interessi e il loro modello industriale. Di conseguenza il peer-to-peer divenne il bersaglio legale delle organizzazioni che riuniscono queste aziende, come la RIAAe la MPAA. Sia la RIAA che la MPAA spesero ingenti quantità di denaro al fine di convincere i legislatori ad approvare restrizioni legali. Come la "Legge Urbani" nella quale viene sancita la possibilità di incorrere in sanzioni penali anche per chi fa esclusivamente uso personale di file protetti.

6.1 Il caso Napster

Napster è stato il primo servizio di file sharing. E' stato creato da Shawn Fanning che ebbe uno dei più forti impatti su Internet durante l'anno 2000. La sua tecnologia permise lo scambio e la condivisione di file MP3, provocando una imponente violazione di massa del copyright. Il servizio fu nominato "Napster" dal nickname adottato da Fanning. Napster fu il primo sistema di peer-to-peer di massa, tuttavia non era un peer-to-peer puro in quanto utilizzava un sistema di architettura client/server e P2P, laddove ogni utente in fase di connessione al sistema manda al server, non solo l'informazione della propria presenza sulla rete, ma anche la lista dei file condivisi, (vale a dire presenti nella cartella che mette a disposizione di tutti gli utenti della rete e che diventa oggetto di scambio e condivisione). Mentre col P2P puro il file voluto deve essere cercato attraverso una serie di richieste agli utenti che si riesce a scovare, nel caso di Napster ogni utente richiede la lista dei file condivisi presenti in quel momento nel sistema e il peer che li mette a disposizione. Utilizzando questa lista, l'utente che cerca un determinato file contatta direttamente il pc dell'utente che lo contiene. Il download avviene passando dal server centrale di Napster, che conosce gli utenti e le operazioni di music sharing che gli stessi compiono passando per il proprio server centrale. le major americane hanno dunque iniziato a contrastare il fenomeno: il padre di Napster è stato denunciato e la sua creatura spenta (dal giudice). Motivo? Manteneva sui propri server un database di canzoni disponibili sul web agevolando lo scambio illegale di file e violando la legge sul diritto d'autore. I nuovi programmi P2P hanno risolto il problema: funzionano senza l'ausilio del database incriminato. Così questa volta le major americane hanno deciso di perseguire i singoli utenti che scambiano file senza averne diritto: sono state denunciate centinaia di persone in giro per il mondo.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Napster

6.2 Il file sharing anonimo

L'offensiva lanciata a livello internazionale contro il P2P poggia su un presupposto ben preciso: quello di poter individuare facilmente chi scambia file in rete. La diffusione del file sharing anonimo (Freenet, Mute, Waste) sta però annullando anche questa strategia. Questi programmi nascondono totalmente l'ip (l'indirizzo univoco che permette di identificare un pc in rete) degli utenti che partecipano allo scambio; alcuni di loro (Waste) permettono la connessione soltanto agli utenti in possesso di determinate chiavi d'accesso. File sharing anonimo è l'ultima frontiera del P2P, il sogno di tutti coloro che praticano il file sharing: "Mute" garantisce l'anonimato assoluto degli utenti. Il programma creato da Jason Roher impedisce infatti che i due estremi dello scambio file (chi dà e chi riceve) si parlino e comunichino direttamente. Non solo: cripta con un algoritmo militare i file che vengono scambiati. Le strategie adottate da Roher a difesa totale della privacy sono dunque sostanzialmente due: l'assegnazione di un ip virtuale a ogni utente connesso in rete e la criptazione dei dati scambiati. Secondo l'autore è impossibile intercettare da parte di chiunque chi scambia cosa e allo stesso tempo è impossibile risalire dall'ip virtuale all'ip reale degli utenti connessi. Alcuni commentatori sostengono che proprio il suo algoritmo di funzionamento potrà causare il suo collasso quando sarà utilizzato da milioni di utenti.

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/File_sharing

7 - Attacco Al P2P

Su Internet vi sono numerosi articoli delle numerose controversie tra gli utenti del P2P e le società che si rivalgono sul diritto di autore. Attualmente il recente caso che ha visto la casa discografica Peppermint Jam contrapporsi a 3636 utenti internet rei, secondo rilevamenti portati dalla società di monitoraggio svizzera Logistep, di aver messo in condivisione dei file musicali i cui diritti di distribuzione sono detenuti dall'etichetta discografica stessa, ha avuto un minimo rilievo sugli organi di stampa italiani. Nonostante tutto i dati che Peppermint e Techland avrebbero voluto ottenere sono dati protetti e non comunicabili. Esistono delle eccezioni, ma sono previste esclusivamente "per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa degli interessi della collettività". L'ordinanza, sottolinea che l'acquisizione degli indirizzi IP è illecita, "trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell'autorità Garante per la privacy e del consenso informato dei diretti interessati". Quest'ultima annotazione, che echeggia l'orientamento europeo sul P2P, rappresenta con ogni probabilità il maggiore ostacolo mai emerso sulla strada dei crociati antiP2P.

Di seguito alcuni articoli:

P2P, decine di denunce in Italia
http://www.p2pitalia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=556
P2p, due società fermate dai giudici,Il tribunale dà ragione agli utenti
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/scienza_e_tecnologia/software/peppermint-tribunale/peppermint-tribunale.html
Caso Peppermint
http://www.p2pitalia.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7488
Utenti p2p nel mirino delle major Consumatori vanno al contrattacco
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/scienza_e_tecnologia/software/peppermint-consumatori/peppermint-consumatori.html
Altre numerosi articoli sono presenti in:
http://punto-informatico.it/cerca.asp?s=tag%3a%22p2p%22

8 - Conclusioni

Queste poche pagine non possono sicuramente vantare pretese di esaustività rispetto al P2P: troppi cambiamenti tecnici e normativi si susseguono a breve distanza di tempo. Le Major, sostengono che il P2P serva solo a violare il copyright, si sono contrapposte ai gestori di sistemi peer to peer ed ai loro utenti che, con giusta ragione credo, ritengono questo mezzo portatore di enormi potenzialità. Internet ed il progresso tecnologico hanno cambiato radicalmente le carte in tavola. Un tempo per stampare un libro o incidere un disco e poi distribuire il prodotto occorreva l’impiego di enormi capitali. Perciò gli intermediari, editori o case discografiche, avevano un senso. Oggi che queste stesse operazioni possono essere condotte a costi irrisori, il bisogno di intermediari viene meno, Internet sta cancellando tutte le forme di intermediazione, che non aggiungono valore ai prodotti e, fatalmente, anche il mondo della discografia dovrà prenderne atto per riorganizzarsi. Il processo va avanti e il volerlo bloccare con pretese di tutela eccessiva, equivale a porre un ostacolo al progresso stesso . Ogni nuova realizzazione si basa nella stragrande maggioranza su idee ed esperienze di altri e solo una piccola parte di essa è imputabile direttamente all’autore. Per questi motivi è più urgente che mai riorganizzare il nostro sistema in modo da garantire un giusto compenso agli autori, (non agli intermediari), evitando però ogni degenerazione, tipo diritti di autore validi fino a 70 anni dalla morte, o brevetti sul software…